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Sez. 2 - , Sentenza n. 23435 del 25/08/2021 (Rv. 662074 - 01)

NAVIGAZIONE (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - MARITTIMA ED INTERNA - IN GENERE | Trasporto pubblico non di linea nelle acque di navigazione interna di Venezia - Escursioni in laguna mediante l'uso di imbarcazioni organizzate da agenzie di viaggio - Applicabilità dell’art. 63, comma 2, lett. f). l.r. Veneto n. 33 del 2002 - Condizioni - Presenza dei soli partecipanti all’escursione - Necessità - Presenza viceversa di terzi trasportati da un luogo ad un altro - Autorizzazione ex art. 5 l.r. n. 63 del 1993 - Obbligatorietà.
Stato
decisa il 2021-08-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/662074-01

NAVIGAZIONE (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - MARITTIMA ED INTERNA - IN GENERE

L'art. 63, comma 2, lett. f) della l.r. Veneto n. 33 del 2002 va interpretato nel senso che rientrano nelle attività delle agenzie di viaggio anche le organizzazioni di escursioni in laguna con l'utilizzo di imbarcazioni a condizione che a bordo delle stesse siano presenti solo i partecipanti all'escursione. Ove, viceversa, a bordo vi siano anche o solo persone che abbiano avanzato unicamente richiesta di trasporto da un luogo all'altro, l'attività rientra nel trasporto pubblico non di linea e il suo esercizio richiede apposita autorizzazione comunale, ai sensi dell'art. 5 della citata legge regionale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1678, Cod. Civ. art. 1679, Legge Reg. Veneto 04/11/2002 num. 33 art. 63 com. 2 lett. F, Legge Reg. Veneto 30/12/1993 num. 63 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)