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Sez. 2 - , Sentenza n. 11478 del 15/06/2020 (Rv. 658266 - 01)

NAVIGAZIONE (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - MARITTIMA ED INTERNA - IN GENERE | Trasporto pubblico non di linea svolto senza autorizzazione nelle acque di navigazione interna di Venezia – Svolgimento in ipotesi di sospensione della licenza – Equiparazione della disciplina sanzionatoria – Art. 41 l.r. Veneto n. 63 del 1993 – Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale – Ragioni.
Stato
decisa il 2020-06-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/658266-01

NAVIGAZIONE (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - MARITTIMA ED INTERNA - IN GENERE

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della l. r. Veneto n. 63 del 1993, artt. 43 e 44, per contrasto con l'art. 3 Cost., nella parte in cui, nel caso di trasporto pubblico non di linea svolto nelle acque di navigazione interna di Venezia, equipara, ai fini dell'applicazione della confisca, l'assenza assoluta del titolo autorizzativo e la sospensione della licenza, non essendo quest'ultima fattispecie nella sostanza dissimile rispetto a quella dell'assenza dell'autorizzazione e meritando, pertanto, un uguale trattamento sanzionatorio, imposto dai fini di regolamentazione della navigazione interna e di tutela dell'incolumità pubblica e dell'ambiente che permeano la disciplina in questione.

Riferimenti normativi: Legge Reg. Veneto 30/12/1993 num. 63 art. 4, Legge Reg. Veneto 30/12/1993 num. 63 art. 43 lett. A, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 20 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)