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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18719 del 27/07/2017 (Rv. 645158 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - ASSEGNAZIONE - EFFETTI - ASSEGNAZIONE DI CREDITI | Espropriazione presso terzi di crediti - Ordinanza di assegnazione - Effetto estintivo del credito dell'esecutato verso il terzo - Esclusione - Pagamento integrale del credito - Necessità.
Stato
decisa il 2017-07-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/645158-01

ESECUZIONE FORZATA - ASSEGNAZIONE - EFFETTI - ASSEGNAZIONE DI CREDITI

In tema di espropriazione presso terzi, l'ordinanza di assegnazione al creditore del credito spettante verso il terzo al debitore esecutato, in quanto disposta in pagamento "pro solvendo" e non "pro soluto", ai sensi dell’art. 553 c.p.c., non è immediatamente estintiva del credito del debitore verso il terzo pignorato, all'uopo occorrendo che quest’ultimo proceda al pagamento in favore del creditore assegnatario.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 553 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)