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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 17441 del 04/07/2018 (Rv. 649842 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - ALL'ESECUZIONE (DISTINZIONE DALL'OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI) - IN GENERE | Ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c. - Modificazione soggettiva dell'obbligazione - Terzo pignorato - Facoltà di opporre in compensazione i propri crediti nei confronti del creditore originario anche se anteriori all’assegnazione - Fondamento.
Stato
decisa il 2018-07-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/649842-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - ALL'ESECUZIONE (DISTINZIONE DALL'OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI) - IN GENERE

L'ordinanza di assegnazione resa dal giudice dell'esecuzione all'esito di un procedimento di pignoramento presso terzi determina, dal momento della sua emissione, la modificazione soggettiva del rapporto obbligatorio nel lato attivo, in quanto, con la sostituzione dell'assegnatario all'originario creditore, muta il soggetto nei cui confronti il debitore è tenuto ad adempiere per liberarsi dal vincolo. Ne consegue che da tale momento (e prima di procedere alla "solutio"), la banca, terzo pignorato, ha facoltà di opporre in compensazione i propri crediti nei confronti del creditore originario, anche ove formati anteriormente all'assegnazione, poiché la coesistenza di reciproche e contrapposte ragioni di debito e credito tra originario creditore e terzo pignorato si verifica per effetto ed in conseguenza della pronuncia ex art. 533 c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 543, Cod. Proc. Civ. art. 553 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)