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Sez. 1, Sentenza n. 14792 del 30/06/2014 (Rv. 631821 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - INTERPRETI E TRADUTTORI | Cittadino straniero parte in un procedimento innanzi all'Autorità giudiziaria italiana - Presenza di un interprete di fiducia - Nullità degli atti processuali - Configurabilità - Condizioni - Relativa eccezione - Necessità - Limiti temporali - Individuazione.
Stato
decisa il 2014-06-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/631821-01

PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - INTERPRETI E TRADUTTORI

La mera presenza di un interprete di fiducia di un cittadino straniero, parte di un procedimento innanzi all'autorità giudiziaria, non è, di per sé, causa di nullità, ove non risulti che questi sia concretamente intervenuto nell'attività processuale di udienza, traducendo, per l'organo giudicante e per lo straniero medesimo, gli atti ivi svoltisi, fermo restando che l'eventuale nullità, per violazione dell'art. 122 cod. proc. civ., degli atti compiuti con il suo intervento non investe la regolarità del contraddittorio, ma solo le modalità di audizione dello straniero, per cui deve essere eccepita dalla parte interessata non oltre la prima istanza o difesa successiva alla stessa audizione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 122 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 157

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)