Sez. 1, Sentenza n. 3942 del 13/12/1969 (Rv. 344366 - 01)
TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI TRASFERIMENTI - REGISTRO - ATTI E CONTRATTI - DI LIBERALITA (DONAZIONI) - ALIENAZIONE DI IMMOBILI TRA PARENTI ENTRO IL TERZO GRADO - PRESUNZIONE DI LIBERALITA - SUPERAMENTO - CONDIZIONI - PROVA DELLA PROVENIENZA E DESTINAZIONE DEL PREZZO - FISSATO BOLLATO DELLA VENDITA DI TITOLI REGISTRATO POSTERIORMENTE ALLA SCADENZA DI RATE DEL PREZZO - INIDONEITA.*
TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI TRASFERIMENTI - REGISTRO - ATTI E CONTRATTI - DI LIBERALITA (DONAZIONI) - ALIENAZIONE DI IMMOBILI TRA PARENTI ENTRO IL TERZO GRADO - PRESUNZIONE DI LIBERALITA - SUPERAMENTO - CONDIZIONI - PROVA DELLA PROVENIENZA E DESTINAZIONE DEL PREZZO - FISSATO BOLLATO DELLA VENDITA DI TITOLI REGISTRATO POSTERIORMENTE ALLA SCADENZA DI RATE DEL PREZZO - INIDONEITA.*
La presunzione di liberalita, concernente le alienazioni di immobili tra parenti entro il terzo grado e posta dall'art 5 del d l 8 marzo 1945, n 90, puo essere vinta soltanto dalla prova, mediante un atto di data certa anteriore, della disponibilita di una somma corrispondente al prezzo e dell'impiego effettivo di tale somma nel pagamento del prezzo. Un fissato bollato, comprovante la vendita di titoli del debito pubblico per un importo quasi pari alla totalita del prezzo pattuito nell'atto di alienazione, se registrato in data posteriore alla scadenza convenuta per il pagamento di alcune rate del prezzo stabilito, non costituisce prova idonea a vincere la presunzione di liberalita.*
Riferimenti normativi: Legge 08/03/1945 num. 90 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)