Sez. L, Sentenza n. 3759 del 29/03/1993 (Rv. 481604 - 01)
Prova civile - Testimoniale - Ammissione (procedimento) - Intimazione di comparizione - In genere | Omissione - Conseguenze - Decadenza dalla prova - Esclusione - Condizione.
Prova civile - Testimoniale - Ammissione (procedimento) - Intimazione di comparizione - In genere
La mancata intimazione ai testi non comporta decadenza dalla prova testimoniale ove l'omissione di tale adempimento - necessario, appunto, per evitare la decadenza predetta (oltre che per l'adozione, nei confronti dei testi non comparsi, dei provvedimenti di cui all'art. 255, primo comma, cod. proc. civ.) - sia stata priva di rilievo per essersi i testimoni indicati presentati spontaneamente al giudice, nell'udienza fissata per rendere la loro disposizione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 250, Cod. Proc. Civ. art. 255 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 103, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 103, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 104 CORTE COST., Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 104 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)