diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 2567 del 04/05/1979 (Rv. 398904 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA - ANNULLABILITA DEL CONTRATTO - PER VIZI DEL CONSENSO (DELLA VOLONTA) - VIOLENZA - MINACCIA DI FAR VALERE UN DIRITTO (VIOLENZA MORALE) - REQUISITO ESSENZIALE - FATTISPECIE IN TEMA DI MINACCIA DI SANZIONI DISCIPLINARI DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO E DI SUCCESSIVO RECESSO DEL LAVORATORE.*
Stato
decisa il 1979-05-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/398904-01

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA - ANNULLABILITA DEL CONTRATTO - PER VIZI DEL CONSENSO (DELLA VOLONTA) - VIOLENZA - MINACCIA DI FAR VALERE UN DIRITTO (VIOLENZA MORALE) - REQUISITO ESSENZIALE - FATTISPECIE IN TEMA DI MINACCIA DI SANZIONI DISCIPLINARI DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO E DI SUCCESSIVO RECESSO DEL LAVORATORE.*

Seppure la violenza morale puo estrinsecarsi secondo una fenomenologia variabile ed indefinita, e quindi anche in modo non esplicito, indeterminato ed indiretto, requisito indefettibile per la Rilevanza di tale Forma di violenza e che la minaccia sia stata specificamente diretta al fine di estorcere il consenso per il negozio del quale si deduca l'annullamento. (la suprema Corte nell'enunciare il principio di cui alla massima, ha ritenuto insussistente il dedotto vizio di contraddittorieta della decisione di merito che nel ritenere illegittimo il comportamento del datore di lavoro nel prospettare la minaccia di sanzioni disciplinari in caso di mancato compimento da parte del lavoratore di attivita non rientranti nelle sue mansioni, ha affermato l'irrilevanza di tale comportamento ai fini dell'annullabilita dell'atto di recesso del lavoratore che si assumeva compiuto proprio a seguito del predetto comportamento).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1435, Cod. Civ. art. 1438, Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)