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Sez. 3, Sentenza n. 26781 del 29/11/2013 (Rv. 629079 - 01)

MEDIAZIONE - PROVVIGIONE | Società di mediazione - Diritto al compenso - Presupposti e condizioni - Iscrizione della società nel ruolo dei mediatori ex art. 6, comma 1, legge n. 39 del 1989 - Necessità - Iscrizione in proprio del legale rappresentante - Sufficienza - Esclusione.
Stato
decisa il 2013-11-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/629079-01

MEDIAZIONE - PROVVIGIONE

In tema di mediazione, qualora l'attività di intermediazione sia svolta in forma societaria, è necessario, ai fini del riconoscimento del diritto alla provvigione, che siano iscritti nell'albo di cui alla legge 3 febbraio 1989 n. 39 (nel testo applicabile "ratione temporis") la società o il suo legale rappresentante. Ne consegue che l'iscrizione nel ruolo dei mediatori del legale rappresentante a titolo personale (come persona fisica) non è sufficiente a far sorgere in capo alla società il diritto alla provvigione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1754, Cod. Civ. art. 1755, Legge 03/02/1989 num. 39 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)