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Sez. 3, Sentenza n. 11372 del 31/07/2002 (Rv. 556469 - 01)

MEDIAZIONE - PROVVIGIONE | Società di mediazione - Diritto al compenso - Presupposti e condizioni - Iscrizione della società e del suo legale rappresentante nel ruolo dei mediatori ex art. 6, comma primo, legge n. 39 dell'89 - Necessità - Iscrizione in proprio del legale rappresentante - Sufficienza - Esclusione.
Stato
decisa il 2002-07-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/556469-01

MEDIAZIONE - PROVVIGIONE

In tema di mediazione, qualora l'attività di intermediazione sia svolta in forma societaria, l'obbligo di iscrizione nell'apposito ruolo grava in primo luogo sulla società in quanto tale ed anche sui suoi legali rappresentanti, sul preposto a tale ramo d'attività e sugli ausiliari che svolgano l'attività mediatoria per conto della società, i quali tutti dovranno possedere i requisiti previsti dalla legge 3 febbraio 1989, n.39 e dal regolamento di attuazione approvato con D.M. 21 dicembre 1990 n.452. Ne consegue che sia insufficiente, al fine del sorgere del diritto alla provvigione in capo alla società non iscritta nell'apposito ruolo che abbia esercitato attività di mediazione, il fatto che il suo legale rappresentante sia iscritto nel ruolo dei mediatori come persona fisica, in quanto ciò lo abilita a svolgere l'attività di mediazione e a percepire la provvigione in nome proprio e non anche a nome della società, con conseguente obbligo di restituire la provvigione percepita in capo al soggetto non iscritto.

Riferimenti normativi: Legge 03/02/1989 num. 39 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1754, Cod. Civ. art. 1755

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)