Sez. L, Sentenza n. 7025 del 20/12/1982 (Rv. 424692 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - PREVISIONI DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DI DETERMINATI FATTI INTEGRANTI "GIUSTA CAUSA" - VALUTAZIONE DEI FATTI EX ART. 3 DELLA LEGGE N. 604 DEL 1966 - AMMISSIBILITÀ - LIMITI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - PREVISIONI DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DI DETERMINATI FATTI INTEGRANTI "GIUSTA CAUSA" - VALUTAZIONE DEI FATTI EX ART. 3 DELLA LEGGE N. 604 DEL 1966 - AMMISSIBILITÀ - LIMITI.*
La previsione della contrattazione collettiva di determinati fatti quali integranti gli estremi di giusta causa di licenziamento a norma dell'art. 2119 cod. civ. non preclude la considerazione degli stessi - ove abbiano una connotazione di minore gravità (tale cioè da non determinare l'immediata non proseguibilità del rapporto) e pur tuttavia integrino gli estremi del notevole inadempimento - ai fini dell'applicazione della disposizione dello art. 3 della legge 15 luglio 1966 n. 604; a meno che non risulti da una specifica, espressa previsione della contrattazione collettiva, in modo assolutamente univoco, l'avvenuta limitazione della responsabilità del dipendente e la rinuncia da parte del datore di lavoro alla facoltà di recesso del contratto attribuitagli dal citato art. 3, ma con il limite dell'ipotesi di colpa grave per cui la preventiva esclusione di responsabilità non è consentita dall'ordinamento giuridico (art. 1229, comma primo, cod. civ.).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1229 com. 1, Cod. Civ. art. 1341 com. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)