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Sez. L, Sentenza n. 5907 del 28/11/1985 (Rv. 443079 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - ASSUNZIONE IN PROVA - IN GENERE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - PATTO DI PROVA RELATIVO - AMMISSIBILITÀ - LIMITI.*
Stato
decisa il 1985-11-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/443079-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - ASSUNZIONE IN PROVA - IN GENERE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - PATTO DI PROVA RELATIVO - AMMISSIBILITÀ - LIMITI.*

Anche in ipotesi di assunzione di lavoratori invalidi od assimilati, fatta in ottemperanza dell'Obbligo sancito dalla legge n. 482 del 1968, è ammissibile il patto di prova con il limite però - scaturente dal principio inderogabile della parità di trattamento di detti soggetti con gli altri lavoratori - che la prova deve essere espletata in mansioni compatibili con lo stato dell'invalido e che la valutazione del suo esito prescinda da ogni considerazione sulla infermità o la menomazione di quest'ultimo. (Conf 362/84, mass n 432610; (Conf 7032/82, mass n 424692; (Conf 1763/79, mass n 3981423).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2096 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 art. 1 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)