Sez. 2, Sentenza n. 1068 del 09/04/1968 (Rv. 332513 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI- AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO- LEGITTIMAZIONE DELL'AMMINISTRATORE - ATTIVA - DOMANDA DI DEMOLIZIONE DELLA SOPRAELEVAZIONE - SUSSISTENZA DELLA LEGITTIMAZIONE - DOMANDA DI RISARCIMENTO DEI DANNI IN CONSEGUENZA DELLA SOPRAELEVAZIONE - INSUSSISTENZA DELLA LEGITTIMAZIONE.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI- AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO- LEGITTIMAZIONE DELL'AMMINISTRATORE - ATTIVA - DOMANDA DI DEMOLIZIONE DELLA SOPRAELEVAZIONE - SUSSISTENZA DELLA LEGITTIMAZIONE - DOMANDA DI RISARCIMENTO DEI DANNI IN CONSEGUENZA DELLA SOPRAELEVAZIONE - INSUSSISTENZA DELLA LEGITTIMAZIONE.*
La domanda del condominio di demolizione della sopraelevazione, in quanto diretta ad assicurare le condizioni statiche dell'edificio, rientra fra quelle azioni che l'amministratore e legittimato a proporre in relazione alle attribuzioni conferitegli dall'art. 1130 n. 1 e 4 cod.civ. al contrario, l'amministratore non e attivamente legittimato a proporre Azione per risarcimento danni nei confronti di alcuni condomini in conseguenza della sopraelevazione da costoro effettuata, se non ne sia stato espressamente autorizzato con una deliberazione assembleare adottata, con le maggioranze prescritte dall'art. 1136 cod.civ.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1130, Cod. Civ. art. 1131, Cod. Civ. art. 1136
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)