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Sez. 2, Sentenza n. 13611 del 12/10/2000 (Rv. 540962 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO - LEGITTIMAZIONE DELL'AMMINISTRATORE - IN GENERE | Domanda di demolizione della sopraelevazione, eseguita dal condomino sull'ultimo piano dell'edificio in violazione delle norme antisismiche, ovvero alterando l'estetica del medesimo - Sussistenza - Atto conservativo delle parti comuni - Configurabilità - Conseguenze - Attribuzione dell'amministratore, ai sensi dell'art. 1130, n. 4 cod. civ..
Stato
decisa il 2000-10-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/540962-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO - LEGITTIMAZIONE DELL'AMMINISTRATORE - IN GENERE

L'amministratore è legittimato, senza necessità di autorizzazione dell'assemblea dei condomini, ad instaurare il giudizio per la demolizione della sopraelevazione dell'ultimo piano dell'edificio, costruita dal condomino in violazione delle prescrizioni e delle cautele fissate dalle norme speciali antisismiche, ovvero alterando l'estetica della facciata dell'edificio, perché tale atto, diretto a conservare l'esistenza delle parti comuni condominiali, rientra negli atti conservativi dei diritti, che, ai sensi dell'art. 1130, n. 4, cod. civ. è attribuito all'amministratore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1130, Cod. Civ. art. 1131, Cod. Civ. art. 1127

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)