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Sez. 5 - , Sentenza n. 25256 del 11/10/2018 (Rv. 650714 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - MISURE CONSERVATIVE | Sentenza resa in appello - Ricorribilità per cassazione - Fondamento.
Stato
decisa il 2018-10-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/650714-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - MISURE CONSERVATIVE

In tema di repressione delle violazioni finanziarie, il provvedimento con il quale la commissione tributaria provinciale decide sull'istanza di concessione di misure cautelari nei confronti del contribuente proposta dall'Amministrazione, pur essendo inidoneo al giudicato, deve assumere, come richiesto espressamente dall'art. 22 del d.lgs. n. 472 del 1997, la forma della sentenza, sicché è sottoposto ai mezzi di impugnazione previsti per la stessa, con conseguente ricorribilità per cassazione della decisione emanata in grado d'appello.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 22, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)