diritto.io

Sez. 5 - , Ordinanza n. 13148 del 25/05/2018 (Rv. 648744 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - MISURE CONSERVATIVE | Sequestro conservativo - Decisione con sentenza - Relativo regime di impugnazione - Operatività - Idoneità al giudicato - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2018-05-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/648744-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - MISURE CONSERVATIVE

In tema di repressione delle violazioni finanziarie, il provvedimento mediante il quale la Commissione tributaria provinciale decide sull'istanza di concessione del sequestro conservativo, formulata dalla Amministrazione, in quanto espressamente qualificato come sentenza dall'art. 22 del d.lgs. n. 472 del 1997, è sottoposto ai mezzi di impugnazione previsti per la stessa, ossia l'appello ed il successivo ricorso per cassazione, anche se si tratta di un provvedimento che non assume la stabilità tipica di un vero e proprio giudicato, in quanto basato sul "fumus boni iuris" e sul "periculum in mora" e pertanto destinato a perdere efficacia a seguito della sentenza, anche non passata in giudicato, che accoglie il ricorso o la domanda di merito.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 22, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)