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Sez. 1, Sentenza n. 3500 del 15/06/1998 Cc. (dep. 04/07/1998) Rv. 211037 - 01

REATI MILITARI - IN GENERE | Procedimento - Giudice - Sostituzione di giudice astenuto - Criteri di individuazione.
Stato
decisa il 1998-06-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/211037-01

REATI MILITARI - IN GENERE

L'istituto derogatorio ed eccezionale dello spostamento territoriale del procedimento, in caso di impossibilità di sostituzione del giudice astenuto con altro magistrato dello stesso ufficio, designato secondo le leggi dell'ordinamento giudiziario, presuppone, anche nell'ambito della giurisdizione militare, la necessaria e preliminare verifica, mediante i meccanismi della supplenza e dell'applicazione o della variazione tabellare in via d'urgenza, dell'assoluta e non meramente temporanea impossibilità di composizione e di funzionamento dell'organo collegiale giudicante. (In motivazione, la S.C. ha ritenuto che la disposizione dell'art. 5-bis del D.L. n. 553 del 1996 deve essere interpretata nel senso che, nell'ipotesi di assoluta e persistente impossibilità di composizione e di funzionamento dell'organo collegiale pure attraverso gli istituti della supplenza o dell'applicazione operanti nell'ordinamento giudiziario militare, la constatazione del fenomeno e il conseguente provvedimento di rimessione del procedimento saranno di necessità riservati - atteso il divieto per il giudice militare astenuto di concorrere alla pronunzia collegiale del provvedimento declinatorio della competenza - al presidente o al giudice con funzioni di presidente "pro-tempore" del tribunale militare remittente).

Riferimenti normativi: Legge 07/05/1981 num. 180 art. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 43 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 43 CORTE COST., Decreto Legge 23/10/1996 num. 553 art. 5 bis, Legge 23/12/1996 num. 652

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)