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Sez. 1, Sentenza n. 698 del 27/01/1999 Cc. (dep. 29/03/1999) Rv. 212947 - 01

COMPETENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - RIMESSIONE DEL PROCESSO - IN GENERE | Impossibilità di sostituzione del giudice astenuto o ricusato - Rimessione automatica ad altro giudice - Condizioni.
Stato
decisa il 1999-01-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/212947-01

COMPETENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - RIMESSIONE DEL PROCESSO - IN GENERE

La temporanea impossibilità di formare un collegio giudicante per l'astensione o la ricusazione di tutti i magistrati appartenenti al tribunale, non può costituire causa dello spostamento della competenza territoriale ad altro giudice, ex art. 43, secondo comma, cod. proc. pen., senza far prima ricorso agli istituti, che sono tra loro cumulabili, della supplenza e dell'applicazione in conformità alla disciplina contenuta negli artt.97 (c.d.supplenza interna), 105 (c.d. supplenza esterna) e 110 (applicazione dei magistrati) dell'ordinamento giudiziario, come precisata ed integrata dalla circolare del C.S.M. 21 maggio 1997.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 43 com. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 43 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 11 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)