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Sez. 1, Sentenza n. 26212 del 28/12/2010 (Rv. 615811 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - DELIBERAZIONE ED OMOLOGAZIONE - SENTENZA DI OMOLOGAZIONE - IMPUGNAZIONI - APPELLO | Instaurazione del giudizio di omologazione dopo l'approvazione della proposta concordataria - Rinnovazione delle votazioni dell'adunanza dei creditori - Mancato raggiungimento delle maggioranze - Dichiarazione di fallimento - Portata - Mancato accoglimento della domanda di concordato - Configurabilità - Conseguenze - Impugnazione - Appello ex art. 183 legge fall. - Ammissibilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2010-12-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/615811-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - DELIBERAZIONE ED OMOLOGAZIONE - SENTENZA DI OMOLOGAZIONE - IMPUGNAZIONI - APPELLO

La sentenza con cui il tribunale dichiara il fallimento del debitore, dopo l'instaurazione del giudizio di omologazione del concordato preventivo, non è suscettibile di opposizione ex art. 18 legge fall. (possibile unicamente prima di tale fase), ma unicamente dell'appello preveduto dall'art. 183 legge fall. (nel testo vigente prima del d.lgs. n. 5 del 2006), anche se, come nella specie, essa sia fondata sul sopravvenuto diniego del voto favorevole da parte della maggioranza dei creditori, nuovamente chiamati a votare in una seconda adunanza; la predetta dichiarazione di fallimento, infatti, non può che ritenersi emessa all'esito e per effetto del mancato accoglimento della domanda di omologazione del concordato, a nulla rilevando la natura del predetto vizio, attenendo esso ad un controllo generale che comunque compete al tribunale, ai sensi dell'art.181 legge fallim., ed il cui riscontro non può che risolversi nella mancata omologazione.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 18 CORTE COST., Legge Falliment. art. 162 CORTE COST., Legge Falliment. art. 177, Legge Falliment. art. 179, Legge Falliment. art. 181, Legge Falliment. art. 183 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)