Sez. 2, Sentenza n. 828 del 18/03/1972 (Rv. 357005 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - PRESUNZIONE DI COMUNIONE - IN GENERE - STATO DI COMPOSSESSO - ESISTENZA - ELEMENTI RIVELATORI - CORTILI E SPIAZZI LIMITROFI AI CASEGGIATI.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - PRESUNZIONE DI COMUNIONE - IN GENERE - STATO DI COMPOSSESSO - ESISTENZA - ELEMENTI RIVELATORI - CORTILI E SPIAZZI LIMITROFI AI CASEGGIATI.*
Nell'Esercizio di fatto del possesso delle parti comuni di un edificio, la destinazione all'uso comune nella quale si sostanzia la presunzione legale di comproprieta stabilita dall'art 1117 cod civ e, quindi, l'esistenza di uno stato di compossesso tra i condomini, deve risultare da elementi obbiettivi, e cioe dall'attitudine funzionale delle parti stesse a servire all'uso collettivo, indipendentemente, tuttavia, dalla loro utilizzazione o utilizzabilita da parte di tutti i condomini; tali elementi, per i cortili e per gli spiazzi che circoscrivono immediatamente la superficie del fabbricato rispetto alle costruzioni che lo fronteggiano o alle proprieta finitime, si desumono, ovviamente, all'uso reso necessario per accedere agli appartamenti o ai locali di cui consta l'edificio, dalla funzione di dare allo stesso aria e luce, e dalle altre possibilita di utilizzazione comune consentite dagli art 1102 e seguenti cod civ. (V 556'66, mass n 321109).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117, Cod. Civ. art. 1140, Cod. Civ. art. 1102
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)