Sez. L, Sentenza n. 15666 del 12/12/2001 (Rv. 551060 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE | Appello - Richiesta di compensazione delle spese di primo grado - Riduzione anziché compensazione - Ultrapetizione - Sussistenza.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE
Allorquando, in grado d'appello, il soccombente in primo grado chieda la compensazione delle spese di tale giudizio, incorre in vizio di ultrapetizione il giudice che, anziché compensare, riduce le spese determinandole in misura inferiore a quanto liquidato dal primo giudice; infatti, la richiesta di compensazione non è assimilabile a quella di riduzione, trattandosi di istanze intrinsecamente diverse.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)