Sez. 3, Sentenza n. 18533 del 20/08/2009 (Rv. 609394 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DI APPELLO | Appello avverso sentenza che aveva disposto la compensazione delle spese - Rigetto dell'appello nel merito e condanna al pagamento delle spese del doppio grado in assenza di appello incidentale - Ultrapetizione - Sussistenza.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DI APPELLO
In tema di spese giudiziali, la sentenza di secondo grado, che nel rigettare l'appello non modifichi nel merito quella di primo grado, la quale aveva disposto, quanto al regolamento delle spese, la compensazione di queste, è affetta da ultrapetizione quando - come nella specie - condanni l'appellante, in difetto di appello incidentale, al pagamento delle spese del doppio grado e non soltanto di quelle d'appello.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 343
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)