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Sez. 1, Sentenza n. 3092 del 01/10/1975 (Rv. 377191 - 01)

SOCIETA - DI PERSONE FISICHE - SOCIETA SEMPLICE - SCIOGLIMENTO - LIQUIDAZIONE - LIQUIDATORI - POTERI - DIVIETO DI NUOVE OPERAZIONI - INOSSERVANZA - INEFFICACIA DELL'ATTO NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1975-10-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/377191-01

SOCIETA - DI PERSONE FISICHE - SOCIETA SEMPLICE - SCIOGLIMENTO - LIQUIDAZIONE - LIQUIDATORI - POTERI - DIVIETO DI NUOVE OPERAZIONI - INOSSERVANZA - INEFFICACIA DELL'ATTO NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA - LIMITI.*

Il divieto di intraprendere nuove operazioni, posto a carico dei liquidatori di una societa dall'art 2279 cod civ, non determina, in caso di inosservanza, la nullita dell'atto compiuto (nella specie assunzione di garanzia fideiussoria), ma comporta soltanto la inefficacia dell'atto stesso nei confronti della societa, in considerazione della sua Mancanza di legittimazione a compierlo; da cio consegue che l'atto medesimo puo divenire operante nei confronti della societa, qualora questa, riacquistata la legittimazione a compierlo, con la revoca dello stato di liquidazione, manifesti la volonta di imputarsene gli effetti e, quindi, di ratificarlo. (V 1489/71, mass n 351816).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2278, Cod. Civ. art. 2279

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)