Sez. 3, Sentenza n. 1489 del 18/05/1971 (Rv. 351816 - 01)
SOCIETA - SOCIETA PERSONA GIURIDICA - SCIOGLIMENTO - LIQUIDAZIONE - IN GENERE - SOCIETA DI PERSONE FISICHE - SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETA - LIQUIDAZIONE - IN GENERE - PERSISTENZA DELLA SOCIETA - MUTAMENTO DI SCOPO.*
SOCIETA - SOCIETA PERSONA GIURIDICA - SCIOGLIMENTO - LIQUIDAZIONE - IN GENERE - SOCIETA DI PERSONE FISICHE - SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETA - LIQUIDAZIONE - IN GENERE - PERSISTENZA DELLA SOCIETA - MUTAMENTO DI SCOPO.*
La societa, sia di capitali che di persone, dopo il suo scioglimento per qualsiasi causa, non rappresenta nella fase di liquidazione un ente diverso da quello originario dato che continua ad esistere con la stessa individualita, struttura ed organizzazione di prima, ma con una ristretta capacita, per la modificazione dello scopo che non e piu quello dell'Esercizio dell'impresa, bensi quello della sua liquidazione, attraverso la definizione dei rapporti di credito e di debito verso i terzi. Con la messa in liquidazione, la societa, pur continuando a sopravvivere, ha uno scopo diverso da quello per cui fu costituita, ossia non piu quello di svolgere un'attivita di imprenditrice, ma quello di liquidare i risultati della precedente attivita sociale. (V 1849'68, mass n 333795).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2309, Cod. Civ. art. 2450 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2323, Cod. Civ. art. 2497, Cod. Civ. art. 2275
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)