Sez. L, Sentenza n. 12777 del 09/07/2004 (Rv. 574428 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - PREVIDENZA | Cassa Nazionale Forense - Beneficio della c.d. retrodatazione dell'iscrizione di cui alle l. n. 576 del 1980 e n. 175 del 1983 - Revisione degli iscritti prevista dall'art. 3 della l. n. 319 del 1975 - Differenze - Esito positivo della revisione - Possibilità di attribuzione del beneficio della retrodatazione anche in assenza di specifica domanda - Esclusione - Fondamento.
AVVOCATO E PROCURATORE - PREVIDENZA
La procedura di retrodatazione dell'iscrizione alla Cassa Nazionale Forense introdotta dall'art. 29 della l. n. 576 del 1980 e quella di revisione degli iscritti prevista dall'art. 3 della l. n. 319 del 1975 al fine di consentire la verifica dell'effettiva sussistenza del requisito della continuità dell'esercizio della professione nell'ultimo decennio (ed ora nell'ultimo quinquennio) sono istituti diversi e con diverse finalità. Ne consegue che, qualora un professionista abbia inviato alla Cassa documentazione attestante lo svolgimento dell'attività in via continuativa al fine di consentire la revisione e tale documentazione si riferisca non solo ad anni successivi all'iscrizione effettiva alla Cassa (avvenuta, peraltro, nel 1972, cioè quando non vigeva ancora l'obbligatorietà dell'iscrizione), ma anche ad anni antecedenti e collocatisi dopo il 1952 anno fino al quale poteva operare la retrodatazione), l'esito positivo della verifica eseguita dalla Cassa agli effetti della richiesta revisione, con la conseguente convalida del periodo di iscrizione facoltativa alla Cassa (dal 1972 al 1975), non può essere considerato idoneo ai fini del riconoscimento del beneficio della retrodatazione per gli anni anteriori a quello di iscrizione, pur ricorrendo i requisiti all'uopo previsti dall'art. 2 della l. n. 576 del 1980, poiché agli effetti di tale riconoscimento era necessaria a pena di decadenza la formulazione di apposita domanda ai sensi del citato art. 29 ed il pagamento dei contributi entro il prescritto termine (sulla base di tali principi la S.C. ha cassato la sentenza di appello che, viceversa, aveva ritenuto il contrario senza distinguere tra la disciplina della revisione e quella della retrodatazione ed ha, quindi, proceduto alla decisione nel merito, negando la sussistenza del requisito dei trenta anni di iscrizione ai fini pensionistici, che, invece, detta sentenza aveva riconosciuto sulla base della retrodatazione).
Riferimenti normativi: Legge 08/01/1952 num. 6 art. 2 CORTE COST., Legge 20/09/1980 num. 576 art. 29 CORTE COST., Legge 02/05/1983 num. 175 art. 3, Legge 22/07/1975 num. 319 art. 3, Legge 22/07/1975 num. 319 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)