Sez. L, Sentenza n. 6340 del 24/03/2005 (Rv. 580326 - 01)
PROFESSIONISTI - PREVIDENZA | Geometri - Cassa di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti - Automaticità delle prestazioni - Configurabilità - Esclusione - Limiti - Conseguenze.
PROFESSIONISTI - PREVIDENZA
Il principio di automatismo delle prestazioni previdenziali non trova applicazione nel rapporto tra lavoratore autonomo (nella specie, libero professionista) ed ente previdenziale, nel difetto di esplicite norme di legge (o di legittima fonte secondaria) che, eccezionalmente, dispongano in senso contrario. Ne consegue che il mancato versamento dei contributi obbligatori impedisce, di regola, la stessa costituzione del rapporto previdenziale e, comunque, la maturazione del diritto alle prestazioni. Ne consegue altresì che il suddetto principio dell'automatismo delle prestazioni - proprio perché eccezionalmente previsto per la Cassa italiana di previdenza ed assistenza a favore dei geometri dall'art. 35 della legge 24 febbraio 1955, n. 990, poi abrogato dall'art. 43 della legge 4 febbraio 1967, n. 37 - non trova applicazione per le prestazioni che (come nella specie) non siano maturate nel periodo di vigenza (dal 1955 al 1967) dello stesso principio.
Riferimenti normativi: Legge 24/02/1955 num. 990 art. 35, Legge 04/02/1967 num. 37 art. 43, Cod. Civ. art. 2116
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)