Sez. 1, Sentenza n. 2702 del 08/03/1995 (Rv. 490986 - 01)
BENI - IMMATERIALI - BREVETTI - COMMISSIONE DEI RICORSI - IN GENERE | Giustizia innanzi alla Commissione dei ricorsi - Domanda introduttiva - Contenuto.
BENI - IMMATERIALI - BREVETTI - COMMISSIONE DEI RICORSI - IN GENERE
Il giudizio innanzi alla Commissione dei ricorsi in materia di brevetti - organo di natura giurisdizionale - costituisce la prima impugnativa giudiziaria esperibile avverso il provvedimento, di diniego o di non integrale accoglimento della domanda di brevetto, emesso dall'Ufficio Centrale dei Brevetti. Pertanto, esso non è orientato a riesaminare una sentenza né un iter processuale, dal quale possa trarsi la conoscenza di doglianze di parte proposte, avverso un atto, sotto forma di devoluzione processuale, bensì ad esso va applicato il principio fondamentale del processo, il quale impone che al giudice sia avanzata una domanda introduttiva del giudizio e, perciò contenente non già la semplice allegazione di un atto e l'insoddisfazione per il suo contenuto, ma anche le ragioni della sua affermata inadeguatezza giuridica; senza che possa farsi riferimento, per ottemperare a tale obbligo, ad altre attività dell'attore, compiute eventualmente in altri procedimenti ed aventi diversa natura.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 05/02/1940 num. 244 art. 89
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)