Sez. 1, Sentenza n. 2033 del 19/06/1968 (Rv. 334097 - 01)
BENI IMMATERIALI - BREVETTO (PROPRIETA INDUSTRIALE) - IN GENERE - RICORSO ALLA COMMISSIONE IN MATERIA DI BREVETTI - MANCATA ENUNCIAZIONE DEI MOTIVI - INAMMISSIBILITA DEL RICORSO- INSUSSISTENZA.*
BENI IMMATERIALI - BREVETTO (PROPRIETA INDUSTRIALE) - IN GENERE - RICORSO ALLA COMMISSIONE IN MATERIA DI BREVETTI - MANCATA ENUNCIAZIONE DEI MOTIVI - INAMMISSIBILITA DEL RICORSO- INSUSSISTENZA.*
Le norme legislative contenute nel RD 29 giugno 1939, n 1127 e nel RD 31 ottobre 1941 n 1354, che prevedono e disciplinano il ricorso contro le decisioni dell' ufficio centrale dei brevetti, non richiedono la enunciazione, nel ricorso stesso, dei motivi di impugnazione pertanto, la mancata enunciazione di detti motivi non importa la inammissibilita del ricorso.*
Riferimenti normativi: Legge 29/06/1939 num. 1127 art. 71 CORTE COST., Legge 31/10/1941 num. 1354 art. 76
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)