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Sez. 3 - , Sentenza n. 8110 del 14/03/2022 (Rv. 664251 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - IN GENERE | Opposizione a decreto ingiuntivo - Fallimento del debitore opponente - Conseguenze - Inefficacia assoluta del decreto ingiuntivo - Esclusione - Mera inopponibilità nei confronti della massa - Fattispecie.
Stato
decisa il 2022-03-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/664251-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - IN GENERE

Il fallimento del debitore, intervenuto nel corso di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, non determina l'inefficacia assoluta di quest'ultimo ma la sua mera inopponibilità alla massa, con la conseguenza che, una volta tornato "in bonis" il debitore, i relativi effetti tornano a dispiegarsi, divenendo definitivi qualora il processo di opposizione (interrotto a seguito dell'apertura della procedura concorsuale) non sia stato tempestivamente riassunto dall'opponente. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che, a seguito della mancata riassunzione del giudizio di opposizione instaurato dal debitore successivamente fallito, aveva ritenuto che il decreto ingiuntivo rappresentasse titolo esecutivo idoneo a fondare l'intervento dei creditori nella procedura esecutiva immobiliare instaurata dopo la chiusura del fallimento, secondo la prelazione derivante dall'ipoteca originariamente iscritta).

Cod. Proc. Civ. art. 653 CORTE COST., Legge Falliment. art. 52 CORTE COST., Legge Falliment. art. 43 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)