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Sez. 1 - , Ordinanza n. 13810 del 02/05/2022 (Rv. 664957 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - IN GENERE | Fallimento del debitore opponente in pendenza del giudizio di opposizione - Mancata riassunzione del giudizio - Conseguenze - Ipoteca giudiziale iscritta in virtù del decreto opposto - Acquisto del bene ipotecato trascritto dopo l'iscrizione ipotecaria - Azione ex art. 602 c.p.c. nei confronti del terzo acquirente - Ammissibilità - Fondamento. RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - IPOTECA - EFFETTI - RISPETTO AL TERZO ACQUIRENTE - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2022-05-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/664957-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - IN GENERE

In caso di fallimento del debitore opponente in pendenza del giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c., il decreto ingiuntivo opposto è relativamente inefficace nei confronti della procedura fallimentare ma, se il giudizio di opposizione (interrotto per il fallimento del debitore) non viene riassunto, lo stesso decreto diviene definitivamente esecutivo e può essere fatto valere nei confronti del debitore ritornato "in bonis", mentre l'ipoteca iscritta in forza di detto decreto si consolida, con la conseguenza che, ove il bene ipotecato venga acquistato da un terzo dopo l'iscrizione ipotecaria, il creditore garantito può agire nei suoi confronti ex art. 602 c.p.c., poiché l'ipoteca anteriormente iscritta attribuisce al creditore garantito il diritto di espropriare l'immobile ipotecato anche nei confronti del terzo acquirente.

Legge Falliment. art. 43 CORTE COST., Legge Falliment. art. 120, Cod. Proc. Civ. art. 647 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 653 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 602, Cod. Civ. art. 2808

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)