Sez. 1, Sentenza n. 23891 del 22/10/2013 (Rv. 628065 - 01)
RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA) - AMBITO OGGETTIVO | Conferimento societario - Revocabilità - Fondamento.
RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA) - AMBITO OGGETTIVO
L'azione revocatoria avente ad oggetto il negozio di conferimento è ammissibile, non interferendo sulla validità del contratto costitutivo della società e quindi non ostandovi l'art. 2332 cod. civ. (nel testo, applicabile "ratione temporis", anteriore alla riforma apportata dal d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6), riguardante la nullità di quel contratto e non i vizi della singola partecipazione, che restano regolati dalle norme generali, né subendo alcun "vulnus" il principio di separazione del patrimonio societario rispetto a quello dei soci, non determinando l'esito favorevole della stessa alcun ritorno del bene nella disponibilità del debitore, salva l'esposizione ad eventuali azioni esecutive e conservative, né, infine, precludendola la disciplina in tema di trascrizione (art. 2901, ultimo comma, cod. civ.), che tutela gli aventi causa dell'acquirente diretto - e non, quindi, della società conferitaria, terza ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2901, primo comma, n. 2, cod. civ. - o l'illiceità penale della restituzione indebita del conferimento (art. 2626 cod. civ.), evenienza ontologicamente affatto diversa.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2253, Cod. Civ. art. 2332, Cod. Civ. art. 2342, Cod. Civ. art. 2901, Decreto Legisl. 17/01/2003 num. 6, Direttive Commissione CEE 09/03/1968 num. 151
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)