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Sez. 2, Sentenza n. 2690 del 19/07/1969 (Rv. 342362 - 01)

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DELLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE - PRESCRIZIONE TRIENNALE - DOMANDA DI RENDITA PER L'INFORTUNIO SUL LAVORO - APPLICABILITA - DOMANDA DI REVISIONE DELLE RENDITE - ESTENSIONE - RISPETTIVA DECORRENZA.*
Stato
decisa il 1969-07-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/342362-01

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DELLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE - PRESCRIZIONE TRIENNALE - DOMANDA DI RENDITA PER L'INFORTUNIO SUL LAVORO - APPLICABILITA - DOMANDA DI REVISIONE DELLE RENDITE - ESTENSIONE - RISPETTIVA DECORRENZA.*

Il termine triennale di prescrizione, stabilito dall'art.16 della legge 19 gennaio 1963, n.15, applicabile alle controversie sugli infortuni sul lavoro non ancora definite con sentenza passata in giudicato alla data del primo luglio 1962, riguarda non soltanto la domanda originaria dell'assicurato, diretta ad ottenere la rendita di prima liquidazione in dipendenza da un infortunio, ma anche le domande di revisione della rendita per peggioramento delle condizioni fisiche dello assicurato e quelle proposte da quest'ultimo per contrastare il provvedimento di riduzione o soppressione della rendita stessa dallo i n a i l. nel primo caso, la prescrizione comincia a decorrere dalla data del peggioramento, nel secondo dalla data in cui il provvedimento di riduzione o di soppressione viene comunicato all'interessato. (Conf. 963-65).*

Riferimenti normativi: Legge 19/01/1963 num. 15 art. 16 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)