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Sez. 4, Sentenza n. 9942 del 12/04/2000 Ud. (dep. 22/09/2000) Rv. 217484 - 01

GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - ASTENSIONE - EFFETTI | Revoca da parte dello stesso giudice - Possibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2000-04-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/217484-01

GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - ASTENSIONE - EFFETTI

La dichiarazione di astensione è efficace dal momento in cui è formulata, e non è revocabile da parte del giudice che la ha proposta, essendo da tale momento soggetta solo al controllo dell' organo giurisdizionale diverso e di grado superiore al quale deve essere presentata ai sensi dell'art. 36, comma 3, cod.proc.pen.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 36 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 36 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 36 com. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 36 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 36 com. 3 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 36 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)