Sez. 4, Sentenza n. 9942 del 12/04/2000 Ud. (dep. 22/09/2000) Rv. 217484 - 01
GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - ASTENSIONE - EFFETTI | Revoca da parte dello stesso giudice - Possibilità - Esclusione.
GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - ASTENSIONE - EFFETTI
La dichiarazione di astensione è efficace dal momento in cui è formulata, e non è revocabile da parte del giudice che la ha proposta, essendo da tale momento soggetta solo al controllo dell' organo giurisdizionale diverso e di grado superiore al quale deve essere presentata ai sensi dell'art. 36, comma 3, cod.proc.pen.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 36 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 36 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 36 com. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 36 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 36 com. 3 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 36 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)