diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 2115 del 14/11/2003 Ud. (dep. 23/01/2004) Rv. 227587 - 01

GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - INCOMPATIBILITÀ - IN GENERE | Dichiarazione di astensione - Effetti solo in relazione alla singola fase del procedimento che ha dato luogo al relativo provvedimento - Sussistenza - Persistenza della causa di incompatibilità - Conseguenze.
Stato
decisa il 2003-11-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/227587-01

GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - INCOMPATIBILITÀ - IN GENERE

La dichiarazione di astensione spiega la sua validità solo in ordine alla singola fase del procedimento che ha dato luogo al relativo provvedimento, con la conseguenza che l'eventuale permanenza della causa di incompatibilità del giudice, per i gradi successivi del giudizio, costituisce motivo di ricusazione, da far valere con la specifica procedura prevista dal codice di rito.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 36 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 36 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 42, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 42

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)