Sez. 1, Sentenza n. 23902 del 16/04/2013 Cc. (dep. 03/06/2013) Rv. 256139 - 01
ESECUZIONE - IN GENERE | Ordine di esecuzione comprendente pena inflitta per delitto compreso tra quelli di cui all'art. 4 bis dell'ordinamento penitenziario - Avvenuta espiazione di detta pena in custodia cautelare scontata per altro reato - Sospensione dell'ordine di esecuzione per la pena residua ai sensi dell'art. 656 cod. proc. pen. - Possibilità - Condizioni.
ESECUZIONE - IN GENERE
In osservanza del principio della scindibilità del cumulo delle pene ai fini della fruizione di benefici penitenziari, deve ritenersi che possa farsi luogo alla sospensione dell'ordine di esecuzione, ai sensi dell'art. 656, comma quinto, cod. proc. pen., qualora - pur comprendendo il medesimo anche una pena inflitta per delitto facente parte di quelli indicati nell'art. 4 bis dell'ordinamento penitenziario - detta pena possa considerarsi già espiata in virtù dell'imputazione della custodia cautelare sofferta per altro reato commesso successivamente.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 656 CORTE COST. PENDENTE, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 4 bis CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)