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Sez. 1, Sentenza n. 22479 del 16/04/2002 Cc. (dep. 07/06/2002) Rv. 222524 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Cumulo delle pene per continuazione - Delitti ostativi ex art. 4 bis ord. pen. - Scindibilità del cumulo anche ai fini della sospensione dell'esecuzione.
Stato
decisa il 2002-04-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/222524-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

In tema di esecuzione delle pene brevi, dovendo trovare applicazione il principio della scindibilità del cumulo ogniqualvolta da essa possano derivare conseguenze favorevoli per il condannato, deve ritenersi che il divieto di sospensione dell'esecuzione sancito dall'art. 656, comma 9, lett. a) cod. proc. pen. nel caso di condanna per taluno dei delitti di cui all'art. 4 bis ord. pen., non operi, in presenza di una condanna per delitti uniti per continuazione, allorché la pena residua da espiare sia riferibile soltanto a reato non compreso fra quelli di cui al citato art. 4 bis ord. pen.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 656 com. 9 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 656 com. 9 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 4 bis CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)