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Sez. U, Sentenza n. 8194 del 07/10/1994 (Rv. 488029 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA | Sostituito d'imposta - Somma trattenuta e versata a titolo di ritenuta d'imposta - Pagamento - Richiesta nei confronti del sostituto - Cognizione - Commissioni Tributarie - Devoluzione - Limitazione della competenza al rimborso di ritenute sui redditi - Esclusione - Insorgenza della controversia soltanto fra sostituito e sostituto - Irrilevanza - Integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Amministrazione finanziaria - Necessità.
Stato
decisa il 1994-10-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/488029-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA

La controversia, promossa dal sostituito d'imposta nei confronti del sostituto, per pretendere il pagamento (anche) di quella parte del suo credito che il convenuto abbia trattenuto e versato a titolo di ritenuta d'imposta, è devoluta alla competenza giurisdizionale delle Commissioni Tributarie e non del giudice ordinario, posto che l'indagine sulla legittimità di detta ritenuta non integra una mera questione pregiudiziale, suscettibile di essere delibata incidentalmente, ma comporta una causa di natura tributaria avente carattere di natura pregiudiziale, la quale deve essere definita, con effetti di giudicato sostanziale, dal giudice cui la relativa cognizione spetta per ragioni di materia, in litisconsorzio necessario anche dell'Amministrazione finanziaria. Tale principio non soffre deroga quando la controversia sia insorta soltanto fra sostituito e sostituto, perché l'originaria incompletezza del contraddittorio non può implicare uno spostamento della giurisdizione, mentre è compito del giudice di essere munito di provvedere alla integrazione del contraddittorio stesso. Nè i suddetti principi trovano applicazione soltanto, in relazione a fattispecie aventi ad oggetto il rimborso di ritenute sui redditi, in quanto la riferibilità della controversia al rapporto di imposta è comunque sufficiente ad escludere che sulla legittimità della ritenuta operata possa giudicare l'autorità giudiziaria ordinaria.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)