Sez. U, Sentenza n. 5664 del 20/05/1991 (Rv. 472254 - 01)
Tributi erariali diretti (anteriori alla riforma del 1972) - Contenzioso - In genere - Azioni davanti all'autorità giudiziaria ordinaria - Giurisdizione dell'A.G.O. e delle commissioni: rapporti - In genere | Soggetti passivi - Sostituto d'imposta - Tributi posteriori alla riforma del 1972 - Accertamento delle imposte sui redditi - Ritenute alla fonte - In genere - Controversia promossa dal sostituito nei confronti del sostituto per pretendere il pagamento della parte del credito dal convenuto e trattenuto e versato a titolo di ritenuta d'imposta - Giurisdizione delle commissioni tributarie - Sussistenza - Litisconsorzio con l'amministrazione finanziaria - Necessità - Controversia insorta soltanto fra sostituto e sostituito - Influenza - Esclusione.
Tributi erariali diretti (anteriori alla riforma del 1972) - Contenzioso - In genere - Azioni davanti all'autorità giudiziaria ordinaria - Giurisdizione dell'A.G.O. e delle commissioni: rapporti - In genere
La controversia, promossa dal sostituito d'imposta nei confronti del sostituto, per pretendere il pagamento (anche) di quella parte del suo credito che il convenuto abbia trattenuto e versato a titolo di ritenuta d'imposta, è devoluta alla competenza giurisdizionale delle commissioni tributarie, non del giudice ordinario, posto che l'indagine sulla legittimità di detta ritenuta non integra una mera questione pregiudiziale, suscettibile di essere delibata incidentalmente, ma comporta una causa di natura tributaria avente carattere pregiudiziale, la quale deve essere definita, con effetti di giudicato sostanziale, dal giudice cui la relativa cognizione spetta per ragioni di materia, in litisconsorzio necessario anche della Amministrazione finanziaria. Tale principio non soffre deroga quando la controversia stessa sia insorta soltanto fra sostituito e sostituto, perché l'originaria incompletezza del contraddittorio non può implicare uno spostamento della giurisdizione, mentre è compito del giudice, di essa munito, di provvedere all'integrazione del contraddittorio stesso (art. 99 - 102 cod. proc. civ. applicabili anche al processo tributario per effetto del richiamo espresso dall'art. 39 D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 1 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 39 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 597 art. 46 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)