Sez. 1, Sentenza n. 8991 del 23/05/1985 Ud. (dep. 11/10/1985) Rv. 170683 - 01
STUPEFACENTI - DETENZIONE - MODICA QUANTITÀ - NOZIONE - ELEMENTI COSTITUTIVI - DROGA COSIDDETTA "TAGLIATA" - DOSI - RILEVANZA - ESCLUSIONE.*
STUPEFACENTI - DETENZIONE - MODICA QUANTITÀ - NOZIONE - ELEMENTI COSTITUTIVI - DROGA COSIDDETTA "TAGLIATA" - DOSI - RILEVANZA - ESCLUSIONE.*
La nozione "di modica quantità" di stupefacente deve essere intesa, anche con riferimento all'art. 72 della legge n. 685 del 1975, nel senso di quantità tale da potere essere consumata da una sola persona, se non proprio con immediatezza, almeno in un ambito temporale assai ristretto. Deve trattarsi, cioè, di un quantitativo che, in relazione alla misura ed alla qualità della sostanza, non deve superare quello necessario per confezionare dosi per una sola persona e per uno o due giorni. Al riguardo, la dose è costituita dall'eccipiente e dalla sostanza pura, la quale ultima deve contenere nella quantità necessaria per ottenere una dose commerciale con normale effetto stupefacente. Ne consegue che non ha Rilevanza il fatto che si tratti di un miscuglio, cioè di droga cosiddetta "tagliata". (nella specie, si trattava di eroina in confezioni da 22 dosi e 40 dosi commerciabili). (V mass n 161044).*
Riferimenti normativi: Legge 22/12/1975 num. 685 art. 71 CORTE COST., Legge 22/12/1975 num. 685 art. 72 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)