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Sez. 1, Sentenza n. 9314 del 05/07/1983 Ud. (dep. 08/11/1983) Rv. 161044 - 01

STUPEFACENTI - COMMERCIO CLANDESTINO - DETENZIONE - MODICA QUANTITÀ - NOZIONE - CASO DI SPECIE.*
Stato
decisa il 1983-07-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/161044-01

STUPEFACENTI - COMMERCIO CLANDESTINO - DETENZIONE - MODICA QUANTITÀ - NOZIONE - CASO DI SPECIE.*

Per modica quantità deve intendersi il quantitativo di droga che non superi le dosi per l'uso di qualche giorno e per una sola persona. Pertanto, non può intendersi modica la quantità di 5 gr. Di eroina, anche se "tagliata".*

Riferimenti normativi: Legge 22/12/1975 num. 685 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)