Sez. 1, Sentenza n. 9314 del 05/07/1983 Ud. (dep. 08/11/1983) Rv. 161044 - 01
STUPEFACENTI - COMMERCIO CLANDESTINO - DETENZIONE - MODICA QUANTITÀ - NOZIONE - CASO DI SPECIE.*
STUPEFACENTI - COMMERCIO CLANDESTINO - DETENZIONE - MODICA QUANTITÀ - NOZIONE - CASO DI SPECIE.*
Per modica quantità deve intendersi il quantitativo di droga che non superi le dosi per l'uso di qualche giorno e per una sola persona. Pertanto, non può intendersi modica la quantità di 5 gr. Di eroina, anche se "tagliata".*
Riferimenti normativi: Legge 22/12/1975 num. 685 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)