Sez. L, Sentenza n. 17115 del 22/07/2009 (Rv. 609660 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - IN GENERE | Lavoratori socialmente utili - Assunzione ex art. 78, comma 6, della legge n. 388 del 2000 - Condizioni - Fondamento - Conseguenze - Criteri di scelta e piano di stabilizzazione per l.s.u. di cui alla legge della Regione Basilicata n. 60 del 2000 - Applicabilità - Esclusione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - IN GENERE
In tema di lavori socialmente utili, l'art. 78, comma 6, della legge n. 388 del 2000, nel riconoscere alle Regioni e agli enti locali la possibilità, nell'ambito delle rispettive disponibilità finanziarie, di assumere soggetti collocati in attività socialmente utili in deroga a quanto disposto dall'art. 12, comma 4, del d.lgs. 1 dicembre 1997, n. 468 limitatamente agli anni 2001-2002, ha natura di norma speciale rispetto alla disciplina delle assunzioni di lavoratori socialmente utili, in quanto, al fine di assicurare il buon andamento e l'imparzialità della P.A., consente, in presenza di vuoti di organico e senza le rigidità generali del collocamento, procedere all'assunzione di tali lavoratori e di impiegarli in progetti che, oltre a ricadere nel territorio regionale, siano reputati, per la loro realizzazione, di maggiore rilievo ed utilità. Ne consegue che, ove i lavoratori siano stati assunti ai sensi della citata normativa, sono inapplicabili i criteri di priorità nell'individuazione dei lavoratori impegnati in l.s.u. nonché il correlato piano di stabilizzazione previsto dall'art. 5 della legge della Regione Basilicata n. 60 del 2000.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 97 CORTE COST., Legge 28/02/1987 num. 56 art. 16 CORTE COST., Legge 23/12/2000 num. 388 art. 78 com. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/12/1997 num. 468 art. 12 com. 4, Legge Reg. Basilicata 07/12/2000 num. 60 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)