Sez. L, Sentenza n. 18423 del 20/09/2016 (Rv. 641137 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - IN GENERE | Lavoratori socialmente utili - Assunzione ex art. 78, comma 6, della l. n. 388 del 2000 - Avviamento a selezione ai sensi dell'art. 16 della l. n. 56 del 1987 - Necessità - Fondamento.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - IN GENERE
In materia di assunzioni a tempo indeterminato di soggetti collocati in attività socialmente utili, ai sensi dell'art. 78, comma 6, della l. n. 388 del 2000, le regioni e gli enti locali devono comunque procedere sulla base di selezioni, a cui gli iscritti nelle liste di collocamento e di mobilità sono avviati numericamente, secondo l'ordine delle graduatorie risultante dalle stesse liste, in quanto il citato articolo ha autorizzato, in deroga ai limiti vigenti, il superamento della soglia percentuale delle assunzioni per il 2001, ma ha anche richiamato il sistema di avviamento previsto dall'art. 16 della l. n. 56 del 1987, ai cui criteri predeterminati la P.A. è quindi tenuta a conformarsi.
Riferimenti normativi: Legge 28/02/1987 num. 56 art. 16 CORTE COST., Legge 23/12/2000 num. 388 art. 78 com. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)