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Sez. L, Sentenza n. 13966 del 07/07/2015 (Rv. 635822 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE | Accordi di riallineamento retributivo - Comulabilità con gli sgravi contributivi previsti dall'art. 3, comma 5, della legge n. 448 del 1998 - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2015-07-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/635822-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE

I benefici derivanti dall'applicazione della normativa sui contratti di riallineamento retributivo, di cui all'art. 5 del d.l. 1 ottobre 1996, n. 501, convertito nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in quanto volti a favorire la regolarizzazione della manodopera esistente, non sono compatibili con la contemporanea fruizione, da parte dello stesso datore di lavoro e per i medesimi lavoratori, degli sgravi contributivi previsti dall'art. 3, commi 5 e 6, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, aventi la diversa finalità di incrementare l'occupazione mediante nuove assunzioni.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 01/10/1996 num. 501 art. 5, Legge 28/11/1996 num. 608 CORTE COST., Legge 23/12/1998 num. 448 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)