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Sez. 2, Sentenza n. 241 del 09/02/1963 (Rv. 260325 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - RIASSUNZIONE - PROCEDIMENTO SOSPESO SINO ALL'ESITO DEL GIUDIZIO SU QUERELA DI FALSO - DIES A QUO DEL TERMINE DI RIASSUNZIONE - DATA DEL DEPOSITO IN CANCELLERIA DELLA SENTENZA DI CASSAZIONE EMESSA NEL GIUDIZIO DI QUERELA DI FALSO.*
Stato
decisa il 1963-02-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/260325-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - RIASSUNZIONE - PROCEDIMENTO SOSPESO SINO ALL'ESITO DEL GIUDIZIO SU QUERELA DI FALSO - DIES A QUO DEL TERMINE DI RIASSUNZIONE - DATA DEL DEPOSITO IN CANCELLERIA DELLA SENTENZA DI CASSAZIONE EMESSA NEL GIUDIZIO DI QUERELA DI FALSO.*

Nell'ipotesi di rigetto del ricorso, la sentenza della Corte di Cassazione, che, di regola, non e idonea ad acquistare efficacia di giudicato, determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnatà tale situazione si verifica, ipso facto ed ipso iure, nel momento stesso in cui la sentenza di Cassazione acquista giuridica esistenza, giacche essa, non essendo suscettibile di alcuna impugnazione, diviene senz'altro operante tra le parti. Detto momento, a norma dell'art 133 cod proc civ, si identifica con quello della 'pubblicazioné, la quale si concreta e si esaurisce con il deposito in cancelleria dell'originale della sentenza. E, poiche, per tassativo disposto dell'art 297 cod proc civ, nell'ipotesi in cui il processo sia stato sospeso, a norma dell'art 295 cod proc civ, in attesa della definizione di altra controversia civile o amministrativa, il dies a quo del termine di sei mesi per la riassunzione del processo e costituito dalla data del passaggio in giudicato della sentenza che decide la detta controversia, qualora questa sentenza sia stata impugnata per Cassazione ed il ricorso sia stato respinto, e dalla data del deposito in cancelleria della sentenza della Corte di Cassazione, e non da quella della sua comunicazione, che decorre il termine di riassunzione del processo sospeso. (applicazione in tema di riassunzione di processo sospeso sino all'esito del giudizio su querela di falso). (V 2541/60, 24/54, 2904/51, 979/51).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 133 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 297 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)