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Sez. U, Sentenza n. 4097 del 14/07/1979 (Rv. 400601 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - CONFLITTI DI GIURISDIZIONE - NOZIONE - CONTROVERSIA PROMOSSA DINANZI AL PRETORE QUALE GIUDICE DEL LAVORO ED AL TAR DA PARTE DEL DIPENDENTE DI UN ENTE PUBBLICO PER L'ACCERTAMENTO DELL'ILLEGITTIMITA DELLA APPOSIZIONE DI UN TERMINE AL SUO RAPPORTO DI LAVORO - ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA DA PARTE DEL PRETORE E DA PARTE DEL TAR - CONFLITTO REALE POSITIVO DI GIURISDIZIONE - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1979-07-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/400601-01

GIURISDIZIONE CIVILE - CONFLITTI DI GIURISDIZIONE - NOZIONE - CONTROVERSIA PROMOSSA DINANZI AL PRETORE QUALE GIUDICE DEL LAVORO ED AL TAR DA PARTE DEL DIPENDENTE DI UN ENTE PUBBLICO PER L'ACCERTAMENTO DELL'ILLEGITTIMITA DELLA APPOSIZIONE DI UN TERMINE AL SUO RAPPORTO DI LAVORO - ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA DA PARTE DEL PRETORE E DA PARTE DEL TAR - CONFLITTO REALE POSITIVO DI GIURISDIZIONE - SUSSISTENZA.*

Il conflitto reale, positivo o negativo, di giurisdizione, il quale e denunciabile non con l'istanza di regolamento preventivo, esperibile nel diverso caso del conflitto cosiddetto virtuale, ma con ricorso per Cassazione, a norma dell'art 362 secondo comma cod proc civ, ricorre qualora due organi appartenenti a diversi ordini giurisdizionali abbiano entrambi emesso una pronuncia affermativa o negativa della propria giurisdizione, ancorche impugnata o suscettibile d'impugnazione, su due cause che, pur non presentando assoluta identita di petitum, ovvero implicando la richiesta di provvedimenti diversi, postulino la soluzione della medesima questione di giurisdizione. Pertanto, un'ipotesi di conflitto reale positivo di giurisdizione, denunciabile nel modo indicato, deve ravvisarsi nel caso in cui il pretore, in funzione di giudice del lavoro, ed il tribunale amministrativo regionale abbiano entrambi accolto, pure se con sentenze impugnate, le domande di un dipendente di ente pubblico, che abbiano investito il medesimo rapporto di lavoro per conseguire l'accertamento dell'illegittimita del termine ad esso apposto, restando a tal fine irrilevante la diversa natura delle statuizioni adattate, in relazione ai diversi poteri rispettivamente conferiti a quei giudici dell'ordinamento. (V 402/73, mass n 362363; (V 2827/62; (V 3293/58).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)