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Sez. 1, Sentenza n. 12029 del 11/11/1991 (Rv. 474586 - 01)

Famiglia - Matrimonio - Scioglimento - Divorzio - Obblighi - Verso l'altro coniuge - Decesso dell'obbligato - In genere | Decesso dell'obbligato all'assegno di divorzio senza lasciare un coniuge superstite - Pretesa dell'ex coniuge al trattamento pensionistico di reversibilità - Controversia pendente alla data di entrata in vigore della legge n. 74 del 1987 - Disciplina applicabile.
Stato
decisa il 1991-11-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/474586-01

Famiglia - Matrimonio - Scioglimento - Divorzio - Obblighi - Verso l'altro coniuge - Decesso dell'obbligato - In genere

Qualora l'obbligato all'assegno di divorzio muoia, senza lasciare un coniuge superstite, prima dell'entrata in vigore della legge 6 marzo 1987 n. 74, la pretesa del beneficiario di tale assegno, con riguardo al trattamento pensionistico di reversibilità, che sia pendente alla data di entrata in vigore di detta legge, rimane soggetta all'applicazione della legge medesima (che attribuisce allo "ex" coniuge la qualità di avente diritto alla pensione) a far tempo da quella data, in considerazione dell'immediata applicabilità ma non retroattività della nuova disciplina, mentre, per il periodo precorso, deve essere vagliata alla stregua delle previgenti disposizioni della legge 1 dicembre 1970 n. 898 (art. 9 secondo comma, come sostituito dall'art.2 della legge 1 agosto 1978 n. 436, il quale conferisce al giudice la facoltà di devolvere somma pari all'ammontare o ad una quota della pensione di reversibilità).

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 9 CORTE COST. PENDENTE, Legge 01/08/1978 num. 436 art. 2, Legge 06/03/1987 num. 74 art. 13 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)