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Sez. 1, Sentenza n. 4925 del 04/04/2001 (Rv. 545489 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - DECESSO DELL'OBBLIGATO - PENSIONE DELL'OBBLIGATO - DIRITTI DELL'EX CONIUGE SUPERSTITE | Art. 9 legge 898/70 - "Ius superveniens" - Disciplina applicabile.
Stato
decisa il 2001-04-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/545489-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - DECESSO DELL'OBBLIGATO - PENSIONE DELL'OBBLIGATO - DIRITTI DELL'EX CONIUGE SUPERSTITE

L'art. 13 della legge 74/1987 che ha sostituito l'art.9 della legge 898/1970, già riformulato dall'art.2 della legge 436/1978, ha regolato in modo innovativo il trattamento di reversibilità del coniuge superstite e dell'ex coniuge del titolare della pensione deceduto, dettando una norma sostanziale che, in difetto di una previsione di retroattività, non può trovare applicazione con riguardo ai diritti ricollegabili al decesso dell'ex coniuge del divorziato verificatosi prima della sua entrata in vigore, che restano pertanto regolati dalla precedente normativa.

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 9 CORTE COST. PENDENTE, Legge 01/08/1978 num. 436 art. 2, Legge 06/03/1987 num. 74 art. 13 CORTE COST., Preleggi art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)