Sez. 3, Sentenza n. 2919 del 28/04/1983 (Rv. 427837 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - RISCATTO - PREZZO - VERSAMENTO - TERMINE - DECORRENZA - LEGGE N. 2/1979 - NATURA INTERPRETATIVA - CONSEGUENZE.*
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - RISCATTO - PREZZO - VERSAMENTO - TERMINE - DECORRENZA - LEGGE N. 2/1979 - NATURA INTERPRETATIVA - CONSEGUENZE.*
In tema di riscatto agrario, in base alla legge 8 gennaio 1979 n. 2, avente natura interpretativa e, quindi, di immediata applicazione nelle controversie pendenti, il termine per il versamento del prezzo decorre, in caso di contestazione sulla sussistenza del diritto di riscatto, dal passaggio in giudicato della sentenza che riconosca tale diritto. (V 7058/82, mass n 424729; (Conf 2916/82, mass n 420808).*
Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 08/01/1979 num. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)