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Sez. 1, Sentenza n. 11229 del 28/12/1994 (Rv. 489442 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - RISCOSSIONE - IN GENERE | Reato doganale - Prescrizione - Irrilevanza - Diritto alla percezione del tributo - Sussistenza.
Stato
decisa il 1994-12-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/489442-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - RISCOSSIONE - IN GENERE

Quand'anche il reato previsto dall'art. 102 della legge doganale 25 settembre 1940 n. 1424 si sia prescritto e quindi non possa più infliggersi la sanzione penale da detta norma prevista, non può negarsi la sussistenza del debito di imposta doganale a carico dello importatore che è venuto meno all'obbligo, da esso assunto all'atto della dichiarazione, di destinare la merce importata in esenzione da dazio doganale (nella specie toluolo) all'uso per il quale è prevista l'esenzione, atteso che la sanzione penale non è sostitutiva del tributo doganale, che va pagato poiché la merce importata non ha avuto la destinazione per la quale è prevista la esenzione.

Riferimenti normativi: Legge 25/09/1940 num. 1424 art. 102

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)