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Sez. 5, Sentenza n. 11181 del 07/05/2010 (Rv. 613220 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - RISCOSSIONE - IN GENERE | Introduzione irregolare di merce in ambito comunitario - Obbligazione doganale - Importatore estraneo al procedimento penale - Responsabilità solidale - Configurabilità - Condizioni.
Stato
decisa il 2010-05-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/613220-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - RISCOSSIONE - IN GENERE

In tema di dazi all'importazione, l'art. 202, comma 3, del codice doganale comunitario di cui al Reg. (CEE) 12 ottobre 1992, n. 2913/92, applicabile "ratione temporis", qualifica come debitori per l'obbligazione doganale sorta in seguito all'irregolare introduzione di merce in ambito comunitario, in primo luogo, colui o coloro che vi hanno proceduto e, quindi, le persone che ad essa hanno partecipato "sapendo o dovendo, secondo ragione, sapere che essa era irregolare", con la conseguenza che tali soggetti, pur essendo rimasti estranei al procedimento penale instaurato a carico di terzi, rispondono, solidalmente con questi, dell'obbligazione doganale, quando si possa ragionevolmente presumere che sapessero o dovessero ragionevolmente sapere che l'introduzione era irregolare come nel caso di soggetto esercente professionalmente l'attività di importazione.

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 202

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)